Commissione Regionale di Pari Opportunitā

In quest'area del sito trovi informazioni sull'istituzione attiva in Piemonte dal 1986 per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e la diffusione di una cultura di genere. È inoltre disponibile un archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della CRPO


Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






Paritā e pari opportunitā

La Costituzione Italiana

Costituzione della Repubblica Italiana: la base della nostra convivenza e del principio di uguaglianza di genere

  • Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
  • Articolo 29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
  • Articolo 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".
  • Articolo 51 (il secondo periodo è stato aggiunto con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".
  • Articolo 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001): "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Norme di tutela e di garanzia della parità, lotta alle discriminazioni, azioni positive e integrazione delle tematiche di genere.

  • Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che ha modificato i trattati istitutivi dell'Unione Europea e che dovrebbe entrare in vigore nel 2010.
    • Articolo 1 bis: "la parità tra donne e uomini è uno dei "valori comuni" agli stati membri.
    • Articolo 2, comma 3: l'Unione combatte le discriminazioni e promuove "la parità tra donne e uomini".
  • Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 771/2006/CE del 17 maggio 2006 [PDF, 75KB], Verso una società giusta, che ha istituito l'Anno europeo delle Pari Opportunità per tutti (2007).
  • Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in Italia sulle pari opportunità e contro le discriminazioni, che abroga molte delle leggi precedenti e riunisce in un testo unico l'insieme della legislazione in materia.
  • Comunicazione della Commissione Europea del 1 marzo 2006 [PDF, 244KB], Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) (la cosiddetta Road map), un percorso strategico per conseguire l'eguaglianza di genere, articolato in sei settori di intervento prioritari:
    • realizzare un'uguale indipendenza economica tra uomini e donne;
    • migliorare la conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare;
    • promuovere l'uguale partecipazione di uomini e donne nei luoghi decisionali;
    • combattere la violenza basata su ragioni di sesso e la tratta di esseri umani;
    • eliminare gli stereotipi di genere presenti nella società;
    • promuovere l'uguaglianza di genere al di fuori dell'Unione europea.
  • Decisione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000 [PDF, 128KB], relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005).
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea [PDF, 80KB], proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000: pur non essendo inserita nel Trattato di Lisbona, è indicata dallo stesso come un documento giuridicamente vincolante, punto di riferimento per la legislazione europea e degli stati in materia di diritti e libertà..
    • Articolo 21: "Divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".
    • Articolo 23: "La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.
  • Legge n. 151 del 19 maggio 1975, Riforma del diritto di famiglia: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri".
    A quasi 30 anni dalla Costituzione, si modifica il primo libro del Codice Civile Delle persone e della famiglia sulla base del principio di parità giuridica dei coniugi: sono abolite istituzioni secolari (dalla figura del capofamiglia all'istituto della dote), viene riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, viene istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia, la patria potestà è sostituita dalla potestà congiunta di entrambi i genitori.
  • Legge n. 1176 del 17 luglio 1919: la donna acquista la piena potestà di compiere atti giuridici ed economici, fino ad allora soggetti all'istituto dell'autorizzazione maritale.

Istituzioni di parità

Ultimo aggiornamento ( 18 agosto 2009 )