Commissione Regionale di Pari Opportunitā

In quest'area del sito trovi informazioni sull'istituzione attiva in Piemonte dal 1986 per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e la diffusione di una cultura di genere. È inoltre disponibile un archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della CRPO


Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






La figura della Consigliera di paritā

Il Consigliere o la Consigliera di Parità è nominato - ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 - con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità più un/una supplente, che durano in carica quattro anni.

Tali figure intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici lavorando a stretto contatto rispettivamente con il Ministero del Lavoro (Consigliere/a Nazionale), con l'Assessorato al Lavoro (Consigliere/a Regionale e Provinciale) e con i Centri per l'Impiego.

Sono componenti di diritto di tutte le Assemblee istituzionali che si occupano di politiche del lavoro e di quelle che si occupano di pari opportunità.

Le funzioni

Il/la consigliere/a di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro (articolo 1, Decreto Legislativo n. 196/2000) mediante:

  • la promozione di progetti di azioni positive;
  • il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
  • la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
  • il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;
  • la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità;
  • la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
  • la promozione ed il sostegno di azioni in giudizio, individuali e collettive nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
  • la partecipazione all'attività della Rete nazionale delle Consigliere di Parità (istituita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 196/2000.

 

Le attività

  • promozione di studi ed analisi relativi alla presenza femminile nel mercato del lavoro;
  • promozione di progetti di interventi finalizzati alla occupabilità e all'occupazione femminile nell'ambito della programmazione regionale;
  • individuazione di interventi mirati per targets specifici di donne in stato di difficoltà occupazionali o con problemi di reinserimento nel mercato del lavoro;
  • promozione di iniziative tese a facilitare l'incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta femminile, anche attraverso modalità individualizzate di orientamento e individuazione delle capacità, attitudini professionali e competenze delle utenti e degli utenti;
  • promozione di azioni rivolte a favorire la conciliazione della vita lavorativa con la vita extraprofessionale;
  • collaborazione con i Servizi all'Impiego per garantire una modalità non discriminatoria di pubblicizzazione della domanda di lavoro e di predisposizione della scheda professionale;
  • individuazione di linee di intervento per la realizzazione e la diffusione della cultura di mainstreaming di genere;
  • promozione di attività di partenariato in materia di pari opportunità sui temi dello sviluppo locale;
  • individuazione di metodologie di progettazione di piani di azioni positive, anche sulla base delle situazioni di squilibrio di genere evidenziate dai rapporti ex articolo 9 della della Legge 125/91 [PDF 96KB];
  • promozione di campagne informative e/o materiale informativo, finalizzati alla divulgazione, alla conoscenza e alla diffusione di progetti di azioni positive e alla promozione degli stessi.