Il Consigliere o la Consigliera di Parità è nominato - ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 - con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità più un/una supplente, che durano in carica quattro anni.
Tali figure intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici lavorando a stretto contatto rispettivamente con il Ministero del Lavoro (Consigliere/a Nazionale), con l'Assessorato al Lavoro (Consigliere/a Regionale e Provinciale) e con i Centri per l'Impiego.
Sono componenti di diritto di tutte le Assemblee istituzionali che si occupano di politiche del lavoro e di quelle che si occupano di pari opportunità.
Le funzioni
Il/la consigliere/a di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro (articolo 1, Decreto Legislativo n. 196/2000) mediante:
- la promozione di progetti di azioni positive;
- il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;
- la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità;
- la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
- la promozione ed il sostegno di azioni in giudizio, individuali e collettive nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
- la partecipazione all'attività della Rete nazionale delle Consigliere di Parità (istituita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 196/2000.
Le attività
- promozione di studi ed analisi relativi alla presenza femminile nel mercato del lavoro;
- promozione di progetti di interventi finalizzati alla occupabilità e all'occupazione femminile nell'ambito della programmazione regionale;
- individuazione di interventi mirati per targets specifici di donne in stato di difficoltà occupazionali o con problemi di reinserimento nel mercato del lavoro;
- promozione di iniziative tese a facilitare l'incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta femminile, anche attraverso modalità individualizzate di orientamento e individuazione delle capacità, attitudini professionali e competenze delle utenti e degli utenti;
- promozione di azioni rivolte a favorire la conciliazione della vita lavorativa con la vita extraprofessionale;
- collaborazione con i Servizi all'Impiego per garantire una modalità non discriminatoria di pubblicizzazione della domanda di lavoro e di predisposizione della scheda professionale;
- individuazione di linee di intervento per la realizzazione e la diffusione della cultura di mainstreaming di genere;
- promozione di attività di partenariato in materia di pari opportunità sui temi dello sviluppo locale;
- individuazione di metodologie di progettazione di piani di azioni positive, anche sulla base delle situazioni di squilibrio di genere evidenziate dai rapporti ex articolo 9 della della Legge 125/91 [PDF 96KB];
- promozione di campagne informative e/o materiale informativo, finalizzati alla divulgazione, alla conoscenza e alla diffusione di progetti di azioni positive e alla promozione degli stessi.