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Un altro passo verso la legge sullo stalking

16 dicembre 2008

Approvato dalla Commissione Giustizia, approda ora in aula il disegno di legge che introduce nel codice penale il reato di molestie insistenti. Mentre si attende l’esame dei testi sulla violenza di genere. Image

Un altro importante passo in avanti nella battaglia per tutelare le donne dagli atti persecutori ormai universalmente definiti con un termine derivato dalla caccia, lo stalking.
Mercoledì 3 dicembre, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti, che dal 16 dicembre è iscritto nel calendario dei lavori dell’aula per l’approvazione definitiva.
Una riforma sostenuta da tutti gli schieramenti, ma come tutte le proposte in questa materia, oggetto di aspre discussioni. Ci sono volute ben dodici sedute della Commissione, da giugno a dicembre, per unificare le tredici proposte presentate, assumendo come testo base quello del governo, e discutendo poi decine di emendamenti.

Attualmente il fenomeno dello stalking è ricondotto al reato di molestia o disturbo alla persona, punito con una contravvenzione, e solo nei casi più gravi viene inquadrato nel profilo della violenza privata, con reclusione fino a quattro anni.
La nuova norma, che costituirà un articolo del Codice penale, il 612-bis, prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque "molesta o minaccia taluno con atti reiterati ed idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ad ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.
Sono applicate aggravanti di pena fino a sei anni se a molestare sono il coniuge, il convivente, il fidanzato (anche ex), se la vittima è un minore o un disabile, se gli atti persecutori sono stati commessi usando armi, travestimenti o con scritto anonimo.
E’ inoltre prevista la procedibilità d’ufficio se la vittima è un minore o un “diversamente abile”, e se il molestatore è già stato precedentemente ammonito dal magistrato.

Non è invece stata riconosciuta come aggravante la finalità discriminatoria od omofobica della molestia, proposta dall’opposizione e respinta con i voti della maggioranza.
Ma a parte questo punto di dissenso, tutte le forze politiche hanno commentato positivamente l’esito del confronto, a partire dal Ministro Mara Carfagna che ha espresso “ringraziamento alle forze politiche di maggioranza e di opposizione per lo spirito costruttivo con cui hanno affrontato il dibattito” auspicando “la medesima collaborazione in aula per una celere approvazione”.

Per capire la rilevanza e la gravità della questione, ecco alcuni dati sintetici dell’Osservatorio Nazionale Stalking:

- tra il 2002 e il 2007 almeno il 20% degli italiani (soprattutto donne) sono stati vittime di persecuzioni;

- nel 50% dei casi l'autore è un ex partner;

- il 52% delle donne italiane tra i 14 e i 59 anni hanno subito nell’arco della loro vita almeno una molestia sessuale;

- il 39% dei crimini commessi da partner o ex partner è stato preceduto da un periodo più o meno lungo di atti persecutori, quasi sempre impuniti.

Proprio pochi giorni fa, il capo della squadra mobile di Roma ha sottolineato come le molestie, che con gli strumenti attuali le forze dell’ordine non sono in grado di reprimere efficacemente, in molti casi “possono evolvere tragicamente”.

Ma come ricordava la giurista Barbara Spinelli, autrice di Femminicidio, in un commento sull’iter della legge scritto prima dell’ultima seduta della Commissione parlamentare, gli strumenti repressivi da soli non sono sufficienti: devono comunque essere integrati in una prospettiva più ampia e globale, in grado di affrontare le radici culturali del fenomeno che sono anche causa della sua frequente sottovalutazione se non addirittura giustificazione. In ultima analisi, lo stalking non può non essere ricondotto al più ampio contesto della violenza maschile sulla donna, che a sua volta è la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne” come è scritto nella Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (PDF – 48 KB) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite già nel 1979.

Quindi questo primo passo potrà avere gli effetti sperati se sarà seguito da scelte politiche conseguenti, a partire dalla discussione della legge sulla violenza di genere che è già cominciata sempre in Commissione Giustizia e che proseguirà all’inizio del prossimo anno.

Il disegno di legge e i dati sul fenomeno

Un commento di Barbara Spinelli dell’Associazione Giuristi Democratici (PDF – 80 KB)