Commissione Regionale di Pari Opportunitā

In quest'area del sito trovi informazioni sull'istituzione attiva in Piemonte dal 1986 per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e la diffusione di una cultura di genere. È inoltre disponibile un archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della CRPO


Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






Il lavoro atipico, autonomo e professionale

10 settembre 2008

Indice della sezione

Nel linguaggio comune, lavoro autonomo equivale a lavoro indipendente, cioè a qualsiasi prestazione lavorativa svolta senza un contratto di lavoro dipendente.
Per l’art. 2222 del Codice Civile, infatti, si ha un contratto d'opera, e quindi una prestazione di lavoro autonomo, quando il lavoratore si impegna a compiere un'opera o un servizio per conto di un committente, con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione ovvero in condizione di assoluta indipendenza. E' evidente che questa definizione ha carattere generale e comprende al suo interno molte e differenziate forme di attività, con confini spesso difficili da tracciare. Nell'universo del lavoro autonomo, inteso in senso più ampio, rientrano quindi
le attività di impresa, quelle artigianali e commerciali, le libere professioni (regolamentate e non regolamentate) e almeno in parte i contratti a progettoe le altre forme dilavoro atipico.

 

Lavoro autonomo professionale

Il lavoro autonomo in senso stretto si identifica nella libera professione, consistente nello svolgimento di un'attività prevalentemente intellettuale, per il cui svolgimento il lavoratore autonomo si avvale prevalentemente delle proprie doti e conoscenze.
Dal punto di vista giuridico e amministrativo, le professioni si possono distinguere in tre categorie:
- quelle per il cui esercizio la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria in albi o elenchi;
- quelle per il cui esercizio non è prevista alcuna iscrizione obbligatoria in albi o elenchi, ma sono comunque professioni disciplinate dalla legge;
- quelle non regolamentate.
Le attività professionali regolamentate dalla legge vengono suddivise in aree di appartenenza, le principali sono:
- tecniche: es. ingegneri, architetti, agronomi, geologi, geometri, periti agrari e industriali;
- giuridico-legali, come avvocati e notai;
- economico-amministrative: commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, agenti di cambio, spedizionieri doganali;
-sanitarie, che sono le più numerose: medici, dentisti, psicologi, veterinari, biologi, chimici, tecnici di radiologia, ostetriche, farmacisti, infermieri, assistenti sociali;
- altre categorie particolari come i giornalisti e pubblicisti.
L’esercizio di queste attività richiede in genere il superamento di un esame di abilitazione, preceduto da un periodo più o meno lungo di praticantato, e viene regolato da Ordini o Collegi che sono riconosciuti dallo stato.
Le altre professioni che non hanno una disciplina specifica, definite anche arti e mestieri, possono essere esercitate in modo relativamente libero, ma sono meno “forti” e tutelate. Molte categorie non regolamentate si sono organizzate in associazioni o altri organismi di rappresentanza, che aspirano a conquistare, e in alcuni casi hanno ottenuto, un riconoscimento pubblico.
Mentre le professioni regolamentate hanno di solito propri istituti di previdenza, per tutte le altre è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Una peculiarità del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente è la non obbligatorietà del contratto scritto.
Per qualsiasi tipo di lavoro autonomo è richiesta la partita IVA, l’emissione di fattura e il versamento periodico dell’IVA da parte del prestatore d’opera, tranne nei casi di esenzione previsti dalla legge (come ad esempio le prestazioni socio-sanitarie). Sono inoltre obbligatori altri adempimenti come la tenuta di scritture contabili e la presentazione della dichiarazione IVA, e il pagamento dell’IRAP oltre all’ordinaria imposta sui redditi, anche se è possibile detrarre dal reddito le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.
Nel 2008 è stata introdotto un nuovo regime destinato ai cosiddetti contribuenti minimi esercenti attività di impresa, arte o professione, cioè coloro nell’anno precedente hanno percepito compensi o conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro; per questi è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA e dell’IRAP e dagli adempimenti contabili, e l’applicazione di un’imposta sostitutiva fissa sul reddito.
La presenza delle donne nel lavoro autonomo è ancora poco indagata, e certamente la minore tutela della maternità e del lavoro di cura rappresenta un ostacolo alla parità di genere, non meno forte dei fattori culturali e della resistenza dei poteri tradizionali (attestata dalla preponderanza maschile negli organi direttivi degli ordini professionali: per fare un esempio, le donne sono più di un terzo degli avvocati ma non c’è neanche una donna nel Consiglio Nazionale Forense, e la stessa situazione si ripete più o meno tra i medici e gli ingegneri).
Per limitarci a dati del Piemonte, nel 2007 le lavoratrici autonome rilevate dall’Istat sono circa 170.000, cioè il 20% del totale delle lavoratrici, mentre gli uomini sono il 32%. Anche in questo campo la tendenza alla crescita delle donne, molto pronunciata nell’ultimo ventennio in parallelo con la massiccia scolarizzazione ad alto livello (che ha portato le donne a superare gli uomini tra i laureati in medicina e giurisprudenza), sembra essersi attenuata o addirittura arrestata all’inizio del terzo millennio.
 
Alcuni ordini professionali hanno al loro interno commissioni pari opportunità o consulte femminili:
- Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta – Comitato Pari Opportunità
Sede: Environment Park, Via Livorno 58-60 – 10144 Torino
Tel. 011.2258581
Referente:
Piera Casale
email: casalepiera@libero.it
- Ordine degli Avvocati di Torino - Commissione Pari Opportunità
Coordinatrice: Emilia Lodigiani
Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 Torino
Tel. 011.4330446
email
Sito web [www.ordineavvocatitorino.it]
- Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino – Commissione Pari Opportunità
Coordinatrice: Patrizia Biancucci
email: omceoto.pariopportunita@torinomedica.com
Sito web [www.pariopportunita-omceotorino.org]
- Consulta Permanente degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Torino – Commissione Interprofessionale Pari Opportunità
Coordinatrice: Emilia Lodigiani
Sede: Corso Vinzaglio, 12 bis – Torino
Tel: 011.5625500
Fax: 011.3716908
email: pariopportunita@consultaprofessioniintellettualitorino.it
- Donne Geometra – Consulta Nazionale Femminile
Sito web nazionale [www.donnegeometra.it]
Il CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni Professionali è la maggiore confederazione nazionale di associazioni di professionisti delle categorie non riconosciute.
Sede:
Viale Castro Pretorio 116 - 00185 Roma
tel. 06.44340239
I referenti in Piemonte
E-mail: colap@colap.it

 

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Lavoro atipico o parasubordinato

Le forme di lavoro intermedie tra il lavoro autonomo e quello subordinato si sono estese rapidamente, nella seconda metà degli anni novanta, tanto che attualmente costituiscono quasi i due terzi dei nuovi posti di lavoro.
La più comune, la collaborazione coordinata e continuativa, è così definita perché la prestazione lavorativa è funzionalmente collegata al ciclo produttivo del committente e si sviluppa in una serie di attività ripetute in un arco di tempo, senza prevedere però una subordinazione gerarchica né un inserimento organico nella struttura produttiva. Si tratta di una definizione residuale, collocata dal Codice Civile all’interno del lavoro autonomo, ma che nel corso del tempo, almeno dal punto di vista fiscale e previdenziale, è stata praticamente assimilata al lavoro dipendente.
Nel 2003 l’ormai diffusissima co.co.co. è stata trasformata nel cosiddetto lavoro a progetto. Il decreto legislativo 276/03 prevede infatti che “… i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa… devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.
Questa modifica è stata introdotta con l'intento di limitare l'abuso delle collaborazioni coordinate e continuative, utilizzate sempre più spesso per mascherare rapporti di lavoro dipendente, con un costo del lavoro assai minore e una maggiore flessibilità nella durata. In realtà anche la nuova norma, per la genericità della definizione di progetto, e in assenza di un adeguato supporto della contrattazione collettiva e di un sistema di controllo adeguato, ha consentito il mantenimento di un grande numero di contratti a progetto impropri, che in realtà nascondono un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti.
Le collaborazioni coordinate e continuative, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 276/03, sono ancora possibili in un ventaglio limitato di casi:
- nelle pubbliche amministrazioni;
- per i pensionati di vecchiaia;
- all’interno delle società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni (Comitato olimpico nazionale).
Inoltre sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 276/03 gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali esiste una disciplina specifica, le professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003, gli atleti professionisti, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni.
Per le residue collaborazioni coordinate e continuative, che non sono quindi vincolate all’esistenza di un progetto, non è richiesta la forma scritta.
Al contrario, il lavoro a progetto richiede obbligatoriamente un contratto scritto.
Il contratto individuale deve contenere:
  • la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  • l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso: la legge non impone l’obbligo di allegare il testo del progetto ma di inserire nel contratto individuale il suo “contenuto caratterizzante”;
  • il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento con il committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione;
  • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
La mancanza del contratto scritto, quindi, può essere utilizzata come prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto. Se viene accertata l’assenza del progetto o dell’autonomia organizzativa del lavoratore, il giudice può decidere la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio.
Alcune circolari applicative del Ministero del Lavoro, in particolare la n. 17/2006 (PDF, 33 KB) e la n. 4/2008 (PDF, 1,1 MB), hanno cercato di correggere le ambiguità della normativa, per limitare l’uso improprio delle collaborazioni e rendere più efficace la vigilanza. Ad esempio, è stato precisato che il progetto, programma di lavoro o fase di esso, non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma solo essere funzionalmente correlato ad essa, e che le modalità di coordinamento con il committente non possono assoggettare il collaboratore a uno specifico e serrato controllo, neppure esercitato per interposta persona, né ad alcuna forma di potere disciplinare, che è proprio del lavoro dipendente. Tuttavia la più recente direttiva del Ministro del Lavoro del 18/9/2008 (PDF, 110 KB) invita gli ispettori a limitare le verifiche ai contratti di collaborazione non certificati dalle apposite Commissioni Nazionali e a basare gli accertamenti sulle dichiarazioni del personale interessato, piuttosto che sulla casistica e gli elementi oggettivi suggeriti dalla precedente circolare. In ogni caso, la legittimità del contratto, e l’eventuale trasformazione in lavoro subordinato dei contratti di collaborazione impropri, è sempre demandata alle valutazioni sul singolo caso da parte degli organi di vigilanza e alle eventuali decisioni dei magistrati.
Un’altra forma di lavoro atipico abbastanza diffusa è il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’articolo 2549 del Codice civile, in base al quale il lavoratore, in cambio del suo apporto, riceve una partecipazione agli utili dell’azienda.
Il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione godono di una seppur limitata tutela in caso di malattia e di maternità.
La collaborazione occasionale rientra invece a tutti gli effetti nel lavoro autonomo, dato che non presenta i requisiti della continuità e della coordinazione. L'art. 61 del DLgs. 276/2003 introduce una definizione anche per le collaborazioni occasionali, identificate come rapporti di durata complessiva di non più di 30 giorni nel corso dell'anno solare per lo stesso committente e per un compenso non superiore ai 5.000 euro, sempre nell'anno solare. Inoltre, al di sopra dei 5.000 euro di reddito annuo, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi come per i collaboratori a progetto.
Una forma particolare di lavoro occasionale è il cosiddetto lavoro accessorio, riservato a specifici settori di attività e rivolto in particolare a studenti sotto i 25 anni nei periodi di vacanza, pensionati, casalinghe (solo nelle attività agricole stagionali), lavoratori part-time e disoccupati, entro il limite di reddito annuo di euro 5.000 per singolo committente, e in forma sperimentale a lavoratori in cassa integrazione, mobilità e altre forme di sostegno al reddito, entro il limite di compensi annui di euro 3.000; viene retribuito con un sistema di voucher erogati dall’INPS, con aliquote contributive ridotte ed esenti da imposte.
Anche se la galassia del lavoro atipico è molto ampia e difficile da decodificare, si può affermare che dal punto di vista numerico vede una netta prevalenza femminile. In base ai dati forniti per il 2006 dall’INPS e alle rilevazioni periodiche dell’Istat, risulta che circa mezzo milione di donne ha un contratto parasubordinato come fonte esclusiva di reddito (il 57% del totale). Il quadro generale mostra un forte squilibrio di genere: il compenso medio delle donne è pari al 68% di quello maschile, solo il 58% delle lavoratrici laureate svolge funzioni qualificate contro il 68% degli uomini, anche l’orario e la durata del lavoro sono inferiori. Quest’ultimo dato potrebbe far pensare che il lavoro atipico ponga minori problemi di conciliazione, ma non è così: infatti le donne con figli tra i 25 e i 34 anni di età sono meno del 20% (contro il 31% tra le dipendenti).

 

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Approfondimenti

Differenze di genere e lavoro atipico. Considerazioni a partire da una ricerca sulla provincia astigiana, di Sonia Bertolini (46 KB)
Atipici e atipiche in rete, sito della Regione Emilia Romagna che in particolare fornisce news aggiornate, un vademecum su tutte le forme di lavoro non standard e una bibliografia di testi e di ricerche.
 
Le risorse indicate nella sezione Il lavoro dipendente offrono in molti casi supporto alla ricerca e alla tutela del lavoro atipico. Vi sono inoltre alcuni servizi dedicati a questo segmento del mercato del lavoro: indichiamo quelli presenti sul web e nell’area piemontese.
Sportello CALA del Comune di Torino
Realizzato grazie a un progetto nazionale in collaborazione con altre città italiane, è uno sportello orientato ai lavoratori indipendenti, con particolare riferimento a coloro che operano nei settori delle Nuove Tecnologie e del terziario o sono in possesso di professionalità difficilmente codificabili che intendono inserirsi nel mercato del lavoro attraverso forme "atipiche" di lavoro. Fornisce in particolare:
- orientamento e sostegno nella definizione della forma contrattuale più idonea per il lavoratore indipendente in relazione ai propri obiettivi;
- notizie utili sui principali adempimenti amministrativi richiesti per intraprendere un'attività autonoma individuale;
- un primo orientamento agli aspiranti professionisti e imprenditori, per valutare la fattibilità della loro idea in relazione alle risorse economiche necessarie e della normativa in vigore.
Edita anche una rivista web periodica che esce con numeri monografici ed è corredata di una rassegna stampa: Informatipico
Sede presso lo Sportello per le Attività Produttive del Comune di Torino, Via Meucci 4, Torino.
Il servizio è fruibile su appuntamento dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12
Telefono: 011.4430700
Fax: 011.4430737
email: cala@comune.torino.it
 
C.N.A. - In proprio
Servizio promosso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, uno dei primi in Italia espressamente diretto a consulenti, collaboratori e nuovi lavoratori autonomi in particolare del terziario innovativo, ma più in generale a tutto il lavoro non dipendente.
Offre tanto servizi gestionali e amministrativi che supporti alla pianificazione, all’avvio e allo sviluppo dell’attività. E’ presente in tutta Italia nelle principali sedi della C.N.A.
Numero verde: 800.008899
Sito web [www.cna.it/inproprio]
 
All’interno dei sindacati dei lavoratori, sono sorte dalla fine degli anni novanta strutture per la rappresentanza e la tutela dei lavoratori atipici in senso ampio, che in genere si occupano non solo dei parasubordinati ma anche delle partite IVA monocliente (che spesso hanno una condizione lavorativa e un’autonomia reale assai simile agli atipici) e dei lavoratori dipendenti con contratti non standard come quelli in somministrazione (ex interinali).
 
NIdiL-CGIL (Nuove Identità di Lavoro)
Sedi in Piemonte:
Asti
Piazza Marconi, 26/29 – 14100 Asti
Luca Quagliotti tel. 0141/5934200141/593844 e-mail asti@nidil.cgil.it
Biella
Via Lamarmora, 4 – 13051 Biella
Alessandro Petronelli015/3599211015/22433 e-mail nidil@cgilbi.org
Cuneo
Via Coppino, 2bis – 12100Cuneo
0171/4525660171/452555 e-mail nidil.cuneo@cgilcuneo.it
Novara
Via Mameli, 7/b – 28100 Novara
Mauro Miglio tel. 0321/6652000321/39959 e-mail: nidil@mail.cgilnovara.it
Torino
Via Pedrotti, 5 – 10152 Torino
Loris Rossi tel. 011/2442459011/2442210 e-mail loris.rossi@cgiltorino.it
Verbano Cusio Ossola
Via F.lli Cervi, 11 – 28922 Verbania
tel. 0323/4023150323/516112 e-mail cverbania@mail.pmt.cgil.it
Vercelli
via Stara 2 - 13044 Vercelli
Giovanni Esposito 0161/2241110161/224101 e-mail cvercelli@mail.pmt.cgil.it
Il sito web che fornisce anche consulenza on line in materia di diritti e calcolo dei compensi.
 
 
FELSA-CISL (Federazione lavoratori somministrati autonomi e atipici )
Sede Regionale Piemonte

Via Sant’Anselmo, 11 -10127 Torino
Tel. 011/6548297 - 3283046950
Fax 011/6505791
e-mail: felsa.piemonte@cisl.it
Le sedi territoriali in Piemonte [http://www.piemonte.cisl.it/contenuti.asp?IdCont=38]
Sito web [www.alai.cisl.it]

CPO-UIL (Coordinamento per l’Occupazione)
Sede Regionale Piemonte

Via Bologna, 11 10152 Torino
Tel. 011/2417111
Fax. 011/2417191
Referente: Piero Gui
Le sedi territoriali in Piemonte
Sito web [www.uil.it]
 
 
RdB – Lavori variabili
Le sedi territoriali
Sito web [lavorivariabili.rdbcub.it]
 
 
ALE-UGL (Associazione Lavoratori Emergenti)
Le sedi territoriali in Piemonte
Sito web [www.aleugl.it]

 

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