Commissione Regionale di Pari Opportunitā

In quest'area del sito trovi informazioni sull'istituzione attiva in Piemonte dal 1986 per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e la diffusione di una cultura di genere. È inoltre disponibile un archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della CRPO


Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






Prendersi cura: da giugno in vigore nuove norme per permessi e congedi parentali

18 luglio 2011

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in attuazione d'una delega del «collegato lavoro», riordina la normativa che regola i congedi e i permessi per i dipendenti pubblici e privati, con l’obiettivo di semplificare le procedure per l'utilizzo dei permessi nonché di restringere illeciti e abusi

 

 

 

Il testo, nove articoli in tutto, affronta come prima questione il riconoscimento del diritto al rientro al lavoro anticipato - salvo preavviso di 10 giorni - per le lavoratrici che lo richiedono dopo un aborto o la morte prematura del bambino (articolo 2).
Norme più favorevoli anche quelle che fissano complessivamente in tre anni, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, il prolungamento del congedo parentale per i genitori di figli disabili. Ma seguendo una griglia precisa: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei due genitori ha ora il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino e i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del congedo (6 mesi per la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme), in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni complessivi; Il prolungamento spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati quando i medici richiedono la presenza dei genitori.
 
Per quanto riguarda i congedi per assistenza a disabile grave, viene stabilito il diritto, di entrambi i genitori anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese fino a un massimo di 2 anni (per ogni genitore) nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante il congedo il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione con la relativa contribuzione figurativa. Il permesso vale anche se l'assistito non è un figlio ma un parente (di primo o secondo grado) ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti. In questo caso chi assiste il disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti.
Nei confronti dei lavoratori mutilati o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa di oltre il 50% viene per la prima volta espressamente previsto il diritto alla retribuzione durante il congedo per cure, della durata massima di 30 giorni l'anno. Norme di semplificazione anche sui congedi straordinari per studio dei dipendenti pubblici ammessi a concorsi per dottorato. Valgono una sola volta e il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, dovrà restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Le modifiche affrontano per ultimo il riconoscimento che la normativa speciale sui riposi, in caso di adozione e affidamento, sarà valida per tutto il primo anno di ingresso del minore in famiglia e non più nel primo anno di via del bambino (articolo 8). Permessi che per i dipendenti pubblici assegnati temporaneamente ad altra sede, si applicheranno entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età.
La nota del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ricorda inoltre che il "collegato lavoro" ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex lege n. 104/1992. Per garantire il monitoraggio e il controllo sul loro legittimo utilizzo, le informazioni vengono adesso via via raccolte in un'apposita banca dati, consultabile da tutti - sia pure nel rigoroso rispetto della privacy - sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. In questo modo è finalmente possibile conoscere l'identikit dei reali fruitori dei benefici previsti dalla legge, verificarne l'entità e le forme di utilizzo, indirizzare i benefici direttamente sui disabili, evitare abusi e al tempo stesso semplificare il rapporto tra disabili e Pubblica Amministrazione.
 
Alcuni dati
Nel 2010, stando ai dati raccolti dal Dipartimento Funzione pubblica, 244.997 dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche (pari al 7,4% del totale) ha beneficiato di un permesso o un congedo per l'assistenza di un figlio o un parente con handicap, come previsto dalla legge 104 del 1992.
Il monitoraggio effettuato da palazzo Vidoni è stato realizzato in attuazione di un obbligo previsto dal «collegato lavoro», vale a dire la legge 183/2010. Risulta che per le 19mila amministrazioni censite (il 75,4% del totale), il ricorso ai permessi o ai congedi parentali s'è tradotto in oltre 4,8 milioni di giornate di lavoro in meno, per un costo stimato di poco inferiore ai 730 milioni di euro.
 
Allegati