10 agosto 2010
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E’ in vigore la direttiva europea che prevede l’indennità di maternità per almeno 14 settimane e il divieto di discriminazione in tutto il lavoro non dipendente. Una norma che dovrà essere applicata entro due anni dagli Stati, in situazioni molto differenti, complesse e segnate dalla crisi.
Parità di genere e congedo retribuito di maternità anche nel lavoro autonomo: lo stabilisce la direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, entrata in vigore il 4 agosto, con la quale l’Unione europea obbliga gli Stati a introdurre maggiori tutele sull’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma.
La direttiva si applica a chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, e ai coniugi o conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente all'attività economica, svolgendo compiti identici o complementari.
Le lavoratrici non dipendenti potranno usufruire di un’indennità di maternità per almeno 14 settimane anche se spetterà ai singoli Stati decidere se questa indennità sarà obbligatoria o su base volontaria; dovranno inoltre essere tutelate dalle discriminazioni di genere e non subire restrizioni o svantaggi in caso di società familiari.
Il documento sviluppa una serie di premesse, dalla necessità di garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi di lavoratori autonomi forme di sostegno che rendano possibile l’interruzione di attività in caso di gravidanza, all’esigenza di mezzi adeguati di protezione legale in caso di discriminazione, sia diretta che indiretta, quest’ultima definita come ogni disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri che possano mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso.
La direttiva chiarisce che il principio della parità di trattamento esclude qualsiasi discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico e privato in materia di creazione e sviluppo di imprese e attività economiche, e presuppone la sanzione di tutte le molestie e le molestie sessuali in quanto atti discriminatori.
Inoltre, deve essere prevista la possibilità di costituire società tra coniugi o conviventi, con norme che non potranno essere più restrittive di quelle relative alla costituzione di altre società.
In applicazione del principio di non discriminazione, tutte le persone che ritengono di aver subito una perdita o un danno a seguito della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, potranno accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari o amministrativi, finalizzati al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva, riconoscendo un interesse legittimo, in questi casi, in capo alle associazioni o persone giuridiche che siano sensibili a tali discriminazioni.
Va inoltre garantito che la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso sia realmente ed effettivamente indennizzato, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto alla perdita o al danno subito.
Un importante articolo sancisce che gli organismi di parità, designati e normati in base all’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE sulla parità nel lavoro dipendente, si occupino anche di lavoro autonomo.
In particolare, viene specificato che le istituzioni di parità hanno il compito di fornire assistenza alle vittime di discriminazioni per dare seguito alle loro denunce, di svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione, di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni e di scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.
"Con l'entrata in vigore di questa nuova direttiva, l'Europa compie un passo importante verso una maggior protezione sociale e verso la parità dei diritti economici e sociali per uomini e donne che svolgono un lavoro autonomo e per i loro conviventi - ha dichiarato Viviane Reding, commissaria UE per Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza e vicepresidente della Commissione europea - La nuova disposizione europea garantisce in pratica la completa parità tra uomini e donne nella vita professionale, promuovendo l'imprenditorialità femminile e offrendo alle donne che esercitano un'attività autonoma una migliore protezione in materia di sicurezza sociale. Faccio appello a tutti gli Stati membri affinché avviino prontamente l'attuazione della direttiva, in modo che i nostri cittadini possano apprezzarne i vantaggi nella loro vita quotidiana". Reding ha sottolineato come “le nuove norme servono anche a incentivare l'imprenditorialità in generale e in particolare tra le donne, che oggi sono appena il 30% degli imprenditori europei”.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'UE ha recentemente adottato una nuova direttiva che migliora il diritto al congedo parentale e la Commissione ha presentato una proposta di revisione del congedo di maternità, che si trova al momento in prima lettura dinnanzi al Parlamento Europeo
La direttiva sulle lavoratrici autonome, che abroga la direttiva 86/613/CEE, dovrà essere recepita dagli Stati entro il 5 agosto 2012.
Va però rilevato come la decisione finale delle istituzioni europee rappresenti una mediazione, che in particolare non tiene conto della proposta di emendamento più importante votata dal Parlamento Europeo nella passata legislatura: che l’indennità di maternità fosse prevista come obbligatoria in tutti gli ordinamenti statali.
E’ da valutare l’impatto della direttiva su una situazione complicata come quella italiana, dove il congedo obbligatorio per maternità, della durata di 5 mesi per le lavoratrici subordinate, è applicato anche alle autonome ma con modalità differenziate.
Le lavoratrici atipiche e le professioniste iscritte alla Gestione separata INPS hanno diritto a un’indennità, calcolata sul compenso medio giornaliero dell’anno precedente e erogata in un’unica soluzione dopo il parto, purchè nei dodici mesi precedenti abbiano versato almeno tre mesi di contributi. Per artigiane, commercianti e coltivatrici, l’indennità a carico dell’INPS è calcolata sul salario minimo dei dipendenti della rispettiva categoria, fissato per legge. Le libere professioniste iscritte alle casse previdenziali di categoria (come avvocati, medici, farmacisti, commercialisti, ecc.), nei due mesi prima e nei tre mesi dopo il parto ricevono un'indennità pari all'80% dei cinque dodicesimi del reddito da lavoro autonomo denunciato nella penultima dichiarazione dei redditi.
Il comunicato e il testo della direttiva