Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Permessi ai papā, no alle limitazioni

23 novembre 2009

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Un chiarimento del Ministero del Lavoro. Il padre ha diritto ai riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino, quando la madre è casalinga. E non solo in caso di malattia o di oggettivo impedimento della mamma.

 

 

Pochi mesi fa avevamo salutato con soddisfazione l’ampliamento della possibilità dei padri di fruire del riposo giornaliero previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 151/2001, Testo unico su maternità/paternità (PDF, 166 KB), il cosiddetto permesso per allattamento, nel caso in cui la madre sia una casalinga, in seguito a una serie di pronunciamenti giudiziari recepiti dal Ministero del Lavoro. Ma l’allargamento dei diritti non è mai scontato, soprattutto in un campo come la paternità e la condivisione delle responsabilità genitoriali, dove sono forti e radicate le resistenze culturali, come dimostra il successivo intervento dell’INPS che ha tentato di restringere questa possibilità a casi particolari, e che ora sembrerebbe (condizionale d’obbligo) definitivamente smentito e superato da un’ulteriore circolare del Mnistero del Lavoro. La seconda in sei mesi, sullo stesso argomento e per ribadire la stessa cosa: evidentemente che il padre abbia gli stessi obblighi e gli stessi diritti della mamma di occuparsi dei figli, e che la casalinga sia una donna che lavora, sono ancor oggi due concetti difficili da accettare e mettere in pratica.

Il permesso fu istituito in Italia nel lontano 1902 e fissato nel 1934 in due periodi di riposo di un’ora ciascuno per “le madri che allattano direttamente i propri bambini" con il diritto della donna di uscire dall'azienda, qualora il datore di lavoro non abbia messo a disposizione un'apposita camera di allattamento, per un anno dalla nascita del bambino. Con la legge 53/2000, il permesso giornaliero retribuito viene riconosciuto anche al padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure se la madre non è lavoratrice dipendente. Quest’ultima espressione è stata dapprima interpretata in senso stretto come lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice, imprenditrice, libera professionista o parasubordinata), escludendo la madre che si trovava in stato di disoccupazione, come l’INPS si preoccupò di chiarire con una circolare nel 2002.

Ma in questi anni passi in avanti sono stati fatti soprattutto nella società. Così, una serie di pronunciamenti, dal 2006 a oggi, di diversi Tribunali, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, hanno rovesciato questa interpretazione, stabilendo che scopo della norma è garantire la cura del neonato, che la casalinga deve essere equiparata alla lavoratrice poiché è impegnata in attività, seppure non retribuite, che la distolgono dall’accudimento dei bambini e che di conseguenza il padre può usufruire dei permessi quando la madre è casalinga. Particolarmente lucida e definitiva era la motivazione data alla propria ordinanza dal Tribunale del lavoro di Campobasso, fondata sul doppio riconoscimento del ruolo paterno con pari opportunità e responsabilità di quello materno, e del valore del lavoro domestico distinto da quello di cura dei figli.
Con una lettera del 12 maggio 2009, il Ministero del Lavoro riconosceva l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza.

Ben diverso il parere della Direzione Generale dell’INPS, formalizzato dalla circolare n. 112 del 15 ottobre : l’estensione del diritto al padre viene infatti limitato ai casi di “oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività” come ad esempio cure mediche, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, e dietro presentazione della relativa documentazione. Una restrizione evidentemente in contrasto con i pronunciamenti giudiziari e di dubbia correttezza costituzionale. Tanto da obbligare di nuovo il Ministero del Lavoro a esprimersi, smentendo nettamente l’INPS.
E’ del 16 novembre 2009 la lettera circolare delle due Direzioni ministeriali competenti, in cui si ribadisce che l’interpretazione data alla legge dai giudici è “volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall’assolvimento di tale compito” senza “porre dei limiti o delle condizioni alla possibilità di fruire del beneficio” e che pertanto “la richiesta dell’Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso” nè può essere avallata “neanche in via interpretativa” perché determinerebbe una “evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)” e quindi una violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Un plauso dunque al Ministero del Lavoro, e l’auspicio che anche questo sia segnale di una realtà che cambia.

La circolare del Ministero del Lavoro del 16 novembre 2009