Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






Parto gemellare . Riconoscimento del danno per mancata concessione dei riposi giornalieri doppi.

15 giugno 2011

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Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 2732 del 09/05/2011, ha riconosciuto alla madre di due gemelli il diritto al risarcimento del danno subito, determinato in via equitativa, a seguito dell’omessa concessione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, del doppio periodo di riposo giornaliero.

 

Nonostante il parto fosse avvenuto nel 1999 e dunque prima della L. n. 53 del 2000, il Collegio ha ribadito che , anche indipendentemente dal riconoscimento formale, operato con la Legge del 2000, la ratio della normativa previgente imponesse, in caso di parte gemellare, il raddoppio dei periodi di permesso per il genitore che ne facesse richiesta al proprio datore di lavoro, in considerazione dei maggiori oneri di cura e assistenza dei minori interessati.

La mancata concessione, per un periodo più o meno lungo, del beneficio in questione, accordato a tutela della genitorialità, ha comportato, come spiegato dal Consiglio di Stato, “in re ipsa” un danno, corrispondente all’omesso soddisfacimento delle esigenze, che la legge intendeva soddisfare: non solo la protezione della salute della donna e la maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita, ma anche l’appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità.


Tenuto conto, pertanto, della natura di diritto soggettivo della situazione risultata lesa e del carattere immateriale del beneficio che a suo tempo non è stato esercitato, deve ritenersi che l’appellante – anche in assenza di specifiche allegazioni su un possibile danno materiale (come la necessità di ricorrere a personale a pagamento per l’assistenza dei bambini, in corrispondenza delle ore di permesso negate) – possa comunque richiedere la valutazione equitativa, di cui all’art. 1226 cod. civ., per la mancata corrispondenza ai bisogni relazionali sopra specificati, quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità.

La sentenza