Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Paritā sul lavoro: relazione della Commissione Europea

07 settembre 2009

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L’applicazione della direttiva comunitaria del 2002 è soddisfacente, ma i procedimenti di infrazione sono praticamente uno per stato. Migliorano le leggi, non sempre la loro efficacia. Ma tutti gli stati hanno oggi almeno un organismo di parità.


La Commissione Europea ha pubblicato in questi giorni la Relazione sull'applicazione della direttiva 2002/73/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro, entrata in vigore il 5 ottobre 2002 e le cui disposizioni andavano recepite dagli Stati membri entro il 5 ottobre 2005; l’intera norma è stata successivamente rifusa in una direttiva più organica, la 2006/54/CE, di cui si è parlato in Italia alla fine di luglio quando il Consiglio dei Ministri ha approvato per ora in via solo preliminare il decreto di recepimento.

La Relazione della Commissione è basata sulle informazioni pervenute dagli Stati membri, in risposta a un questionario inviato nel gennaio 2009, e sulle consultazioni con le parti sociali europee e con la Lobby europea delle donne.
In base alla verifica delle disposizioni legislative adottate dagli Stati e ai reclami presentati da cittadini e associazioni, la Commissione ha attivato 25 procedimenti per infrazione nei confronti di altrettanti Stati membri, in pratica uno per ogni stato.
L'elevato numero di procedimenti, secondo la Commissione, può essere in parte spiegato dall'ampio campo di applicazione e dalla relativa complessità delle disposizioni legislative: la relazione infatti dà atto che la maggior parte degli Stati ha compiuto notevoli progressi nella traduzione della direttiva in norme attuative nazionali.

La direttiva chiarisce in modo ampio il concetto di discriminazione, definendone le tipologie, tra cui per la prima volta sono inserite le molestie anche sessuali, e l’ambito in cui la legge deve intervenire.
Gli errori più comuni constatati nel recepimento delle disposizioni sono stati una definizione riduttiva delle discriminazioni indirette e la limitazione dell’ambito di protezione ai rapporti tra i lavoratori e i loro superiori, escludendo così i colleghi di lavoro o altri soggetti esterni.
Anche il trattamento meno favorevole riservato a una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità costituisce una discriminazione ai sensi della direttiva ed è ancora ampiamente diffuso in numerosi Stati membri. In effetti, la disposizione che fissa il diritto della lavoratrice, al termine del congedo, a riprendere il proprio posto di lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza, ha avuto l'impatto maggiore in termini relativi, portando in vari paesi a nuove disposizioni legislative.

Un paragrafo del testo si sofferma sugli organismi di parità. Infatti, l'articolo 8 bis della direttivaprescrive agli Stati membri di designare "uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno delle parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso", con funzioni di assistenza alle vittime di discriminazioni e con facoltà di svolgere inchieste indipendenti, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni agli organi decisionali. Se in alcuni stati questi organismi erano già operativi anche da molto tempo, nella maggior parte sono stati istituiti proprio in seguito all'adozione della direttiva. Secondo la Commissione gli organismi di parità possono svolgere i propri compiti solo se risultano in certa misura indipendenti a livello di organizzativo e finanziario, ma la situazione a questo proposito non è certo ottimale. La Commissione ha deciso di realizzare uno studio sugli organismi di parità per esaminare in modo approfondito questioni quali la loro indipendenza, la loro accessibilità, la loro visibilità e la loro efficacia.

Nelle informazioni trasmesse a tale riguardo gli Stati membri e le parti sociali hanno sottolineato la necessità di una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.
La Commissione dà alla fine un giudizio globalmente positivo sulle modifiche introdotte nella normativa degli stati, ma sottolinea la necessità di una loro applicazione rigorosa, soprattutto per quanto concerne le sanzioni, e l’importanza della partecipazione di tutti i soggetti interessati (autorità, parti sociali, ONG, organismi di parità e società in generale) per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e per l’efficacia degli strumenti che la direttiva offre per eliminare le discriminazioni.