Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






Nuove norme per la paritā sul lavoro

17 febbraio 2010

In vigore il 20 febbraio il decreto di attuazione della direttiva europea su pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. “Aspetti positivi e qualche occasione mancata”. Il commento della Consigliera di Parità del Piemonte Alida Vitale.

 

 

 

 

Entrerà in vigore il 20 febbraio il decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010 di attuazione della direttiva europea 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Un atto lungamente atteso, anche perchè erano da temnpo scaduti i termini fissati dalla Commissione Europea per il recepimento della direttiva da parte degli stati membri, e si era quindi avviata una procedura di infrazione.
Il decreto modifica numerosi articoli del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, e anche alcuni punti del testo unico sulla maternità e paternità. Cos’è cambiato rispetto a prima? Quali sono le novità più salienti?

“Ci sono sicuramente aspetti positivi – commenta la Consigliera di Parità regionale Alida Vitale – anche se l’impressione generale è che si sia un po’ persa l’occasione per mettere mano al Codice per la pari opportunità in modo sistematico, unificando diverse norme, nonostante si sia parlato a lungo del recepimento di questa direttiva”.

Un primo punto a favore è la modifica dell’articolo 25, dedicato alla definizione di discriminazione, in base al quale costituiva discriminazione diretta “qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso”. “Ora – spiega la Vitale – aggiungendo i termini disposizione, criterio e prassi, si è estesa la possibilità. Non meno importante l’aggiunta del comma 2-bis, in cui è stato inserito espressamente come discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive: la nostra esperienza dice che la maggior parte delle discriminazioni che le donne subiscono sul lavoro è proprio a causa della maternità”.

Due aggiunte importanti sono l’art. 41-bis e 50-bis. Il primo, relativo alla vittimizzazione, specifica che la tutela giurisdizionale si applica a ogni comportamento non solo nei confronti di qualunque persona lesa da discriminazione, ma anche di chiunque cerchi di aiutarla o sostenerla: “In questo modo – prosegue la Consigliera – per chi è discriminato sarà più facile cercare appoggi da altri, che non dovranno temere ritorsioni”.
Il secondo, invece, riguarda la prevenzione delle discriminazioni: “Si dice che i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e in particolare le molestie sul luogo di lavoro e nella formazione e crescita professionale. Si tratta di un intervento che va a supporto dei negoziatori, e che può agire sotto forma di misure specifiche nella contrattazione di secondo livello, su cui noi Consigliere del Piemonte stiamo lavorando”.

Per quanto riguarda invece il ruolo della Consigliera di Parità, all’articolo 38 sui provvedimenti contro le discriminazioni, “prima di tutto la possibilità di agire in giudizio è stata estesa anche ad associazioni e organismi rappresentativi dell’interesse leso. Si è poi fatta maggiore chiarezza sugli ambiti di intervento: ora non si parla più soltanto di discriminazioni nell’accesso al lavoro, ma anche nella promozione e formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione e in relazione alle forme pensionistiche complementari, anche se, a fronte del divieto di licenziamento nel caso di adozioni internazionali nel momento della comunicazione della proposta di adozione, non è stato espressamente aggiunto che si dovrebbe valutare anche il momento del licenziamento, e anzi si sarebbe dovuto considerare quello causato da maternità e non solo da matrimonio”.

Sono poi aumentate le sanzioni, con l’ammenda fino a 50mila euro o l’arresto fino a sei mesi: si tratta di un punto qualificante del decreto, dato che nella precedente normativa le sanzioni erano puramente simboliche.
Inoltre, viene stabilito il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, cioè 65 anni, senza l'obbligo di comunicarlo almeno tre mesi prima al proprio datore di lavoro.

Alcuni cambiamenti rilevanti, e suscettibili di critica, riguardano infine gli articoli relativi alla figura del/della Consigliere/a di Parità. “A mio parere – sostiene Alida Vitale – non era necessario allungare la possibilità di ricoprire il ruolo per tre mandati, due erano più che sufficienti, perché mi sembra eccessiva una carica che potrebbe durare al massimo dodici anni. Ci sono delle modifiche relative alla figura della Consigliera supplente, che in base alla nuova norma agisce su mandato e in sostituzione dell’effettiva: questo può essere utile quando le due figure non collaborano, ma in casi come il nostro in cui il lavoro è di team, potrebbe forse creare qualche problema alla svolgimento proficuo del nostro lavoro. Per l’indennità mensile, invece, differenziata tra effettiva e supplente, non ci sarà più la distinzione tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti che aveva creato disparità, ma dovremo aspettare il decreto interministeriale tra Lavoro ed Economia per capire quanto avremo di dotazione”.

Secondo la Consigliera di Parità del Piemonte, infine, una criticità è costituita dall’art. 40, che non è stato toccato e si riferisce all’onere della prova, in base al quale, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare la presunzione di atti discriminatori, spetta alla controparte provare l’insussistenza della discriminazione: “Sotto questo punto di vista, la direttiva diceva qualcosa in più, mentre nel nuovo testo non è stato cambiato nulla”.

Non mancano punti controversi, insomma. Qualche passo in avanti è stato fatto, anche se nel complesso l’impressione resta quella, ancora una volta, di aver messo qualche pezza qua e là, con alcune pezze importanti di nuovo mancanti.