Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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No al carcere preventivo per i casi di violenza sessuale

26 luglio 2010

E’ incostituzionale l’obbligo di custodia cautelare in carcere per gli accusati di reati sessuali, introdotto dal decreto legge del 2009: il giudice deve valutare i casi specifici e non può punire un indagato prima della sentenza. Un pronunciamento garantista della Consulta che fa discutere, in un momento in cui scorre a fiotti il sangue delle donne.
 
 

 

La Corte Costituzionale boccia le norme, varate un anno fa, che rendevano obbligatoria la carcerazione preventiva per gli indagati per violenza sessuale, atti sessuali con minori e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile. Una restrizione alla libera valutazione del giudice, prevista in precedenza solo per i reati di mafia, che era stata fortemente voluta dal governo Berlusconi e approvata da molte realtà che si battono contro la violenza alle donne, come segnale di tolleranza zero per questi delitti, ma aveva suscitato dubbi giuridici anche perché applicata nei confronti di persone indagate, e quindi per legge presunte innocenti almeno fino alla prima sentenza.

In base alla sentenza della Corte, il decreto legge n. 11/2009, convertito nella legge n. 38 del 23 aprile 2009 viola i principi costituzionali nella parte in cui prevede che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza per i suddetti reati, debba essere applicata la custodia cautelare in carcere, escludendo così la possibilità del giudice di optare per un altro tipo di misura cautelare: per la Consulta è opportuno che il giudice possa applicare misure alternative alla detenzione “nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure”.
A sollevare il caso di fronte alla Consulta erano stati, con diverse ordinanze, i gip di Belluno e Venezia, nonchè il tribunale del Riesame di Torino. Con la sentenza n. 265 (relatore Giuseppe Frigo) la Corte ha ricordato che il tratto saliente del regime inerente le custodie cautelari, conforme al quadro costituzionale, è quello di “non prevedere automatismi nè presunzioni”, ma di esigere che “le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta”. La funzione di rimuovere l'allarme sociale, ha osservato la Corte, è una funzione istituzionale della pena, conseguenza di un giudizio definitivo di responsabilità, e non può essere affidata alla fase antecedente a un giudizio di colpevolezza.

Dunque, “per quanto odiosi e riprovevoli - si legge nella sentenza- i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura”. La norma impugnata, quindi, viola l'articolo 3 della Costituzione “per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia, nonchè per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati”, l'articolo 13, primo comma, “quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale”, e l'articolo 27, secondo comma, “in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena”.

Immediata la reazione del Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, che considera l'intervento della Corte “giustificazionista e lontano dal sentire dei cittadini” e che ribadisce come “per coloro che hanno scritto e approvato questa legge, chi violenta una donna o, peggio, un bambino, deve filare dritto in carcere, senza scusanti, da subito".
"Sono sicura – continua Carfagna - che i magistrati continueranno a dimostrare la dovuta sensibilità nei confronti di questi reati odiosi, valutando con estrema severità le esigenze di carcerazione preventiva di chi li commette. Restano in vigore tutte le altre parti del provvedimento e tra queste l'eliminazione dei benefici premiali, quali arresti domiciliari o sconti di pena, la difesa gratuita per le vittime e le aggravanti grazie alle quali ora chi stupra una donna rischia fino a 14 anni di carcere".

Sulla stessa linea è Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo e delegata per i diritti dei minori: “Non ci sono molte parole per definire la sentenza di ieri della Corte Costituzionale se non scioccante. Una sentenza - continua la deputata socialista - che offende profondamente le vittime di uno dei reati più aberranti di cui possa macchiarsi un essere umano e che stride con l’impegno che l’Europa e l’Italia stanno portando avanti nella lotta contro gli abusi sessuali ai danni dei minori e delle donne”.
Protesta anche Telefono Rosa: “Questa sentenza arriva in un momento in cui scorre a fiotti il sangue delle donne” afferma la presidente Gabriella Carnieri Moscatelli, “perché persone che si macchiano di questi reati devono essere rimessi in giro?”.

Fuori dal coro delle critiche è invece Rita Bernardini, deputato radicale eletto nelle liste del PD: “Anche la persona accusata di un reato di violenza sessuale è presunto innocente fino a sentenza definitiva, proprio come qualsiasi altro cittadino, e legiferare in reazione a pur comprensibili reazioni dell'opinione pubblica, ovvero sulla base di episodi di piazza, rappresenta sempre una grave regressione della democrazia”.
Opinione condivisa dall’Associazione Giuristi Democratici in una sua nota: “Dire che la sentenza della Corte Costituzionale è ingiusta è espressione dell’incapacità di pensare ed attuare una risposta adeguata per prevenire tutti i crimini maschili contro le donne e i minori, come peraltro raccomandato più volte allo Stato italiano dal Comitato per l’attuazione della CEDAW (Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne). Prevedere per legge la misura cautelare più gravosa, quella della custodia in carcere, come obbligatoria, vuole solo rassicurare la collettività ma di fatto non tutela davvero chi è vittima di questa tipologia di reati, che spesso si ritrova da sola ad affrontare le fasi del processo e quelle successive”.
L’associazione sostiene come sia più utile l’effettivo utilizzo della
legge 154/2001 e dunque degli ordini di allontanamento dell’imputato di violenza, fornendo ascolto e supporto effettivo, anche e soprattutto in termini psicologici ed economici, alle donne che denunciano di essere vittime di tali crimini durante la fase delle indagini e del procedimento penale.