
Il padre libero professionista continuerà a non avere diritto a percepire l’indennità di maternità al posto della madre biologica, come stabilito dalle norme in vigore. Lo ha sancito la Consulta.
Non è incostituzionale l’art. 70 del decreto legislativo 151 del 2001 (PDF, 166 KB) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge n. 53 del 2000, nella parte in cui non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità.
A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 285 del 28 luglio 2010, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Firenze.
Il caso in esame è quello di un avvocato, a cui il Tribunale di Firenze, in qualità di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità di maternità dopo la nascita del figlio, avvenuta l’8 maggio 2006.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, condannata al pagamento, è ricorsa in appello, contestando l’iter argomentativo seguito in primo grado, basandosi sul fatto che l’art. 70 del Testo unico sancisce che alle libere professioniste, “iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa”. La norma, cioè, riconosce il diritto solo alle libere professioniste, e quindi alla madre, e riguarda non sola la cassa degli avvocati, ma anche di altre figure professionali, come i commercialisti e i consulenti del lavoro.
Inoltre, l’esclusione del padre dal diritto è dovuto alla differente posizione rivestita. Per l’ente di previdenza, infatti, l’indennità di maternità “è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito sia nel periodo successivo al parto che nel corso della gravidanza. Periodo quest’ultimo in cui la posizione del padre non può essere certamente considerata equivalente a quella della madre”.
Dal canto suo, invece, il padre, invece, sosteneva di aver diritto alla prestazione perché la moglie, non svolgendo attività di lavoro dipendente e non avendo i requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza, non aveva percepito alcuna indennità.
La Corte d’Appello ha sollevato la questione di legittimità della norma, perché violerebbe il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
La Consulta l’ha ritenuta non fondata perché non terrebbe conto del fatto che le posizioni confrontate sono diverse. La tutela da accordare a madre e padre è infatti diversa: nel primo caso, oltre al benessere del minore, bisogna tenere in considerazione anche quello della madre. Infatti, come si legge nella sentenza, “risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica”.
D’altronde, l’articolo 28 del decreto legislativo 151/2001, riconoscendo al padre lavoratore dipendente il diritto all’astensione dal lavoro e alla relativa indennità “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre”, dimostra che la posizione del padre è diversa da quella della madre e che quindi può godere di tali benefici solo in casi eccezionali.
In questo senso, la sentenza n. 385 del 2005, che ha riconosciuto al padre il diritto all’indennità di maternità al posto della madre, si riferisce a un caso diverso (affidamento preadottivo), in cui “non si pone l’esigenza di tutela della gravidanza e del puerperio”.