
Abrogati il limite di tre embrioni e l’obbligo di impianto contemporaneo. Un passo in avanti verso l’adeguamento della normativa ai principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della salute, che la discussa legge 40 non ha rispettato, penalizzando le donne con problemi di fertilità.
La discussa legge 40/2004, quella in materia di fecondazione assistita, è stata modificata. Lo ha deciso la Corte Costituzionale il primo aprile scorso, ma solo dal 9 maggio, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 151/2009, la nuova normativa è formalmente vigente e ora nessun atto amministrativo, regionale o ministeriale, e neppure una nuova legge parlamentare, può contraddire i principi sottolineati in modo chiaro dai giudici costituzionali.
Secondo la Corte, avere previsto un limite di non più di tre embrioni per volta, da impiantare contemporaneamente, viola l'art. 3 della Costituzione “sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili”, e viola anche l'art. 32 a causa del pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, che ne potrebbe conseguire.
La sentenza, scritta dal giudice Alfio Finocchiaro, fissa due importanti criteri: l'autonomia e responsabilità del medico nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare, “riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto”; la possibilità di congelamento degli embrioni “prodotti ma non impiantati per scelta medica” (sino ad oggi, invece, la legge consentiva la crioconservazione solo in caso di non prevedibile malattia acuta della donna).
Per la Corte Costituzionale resta “salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario”, tuttavia a stabilire tale numero saranno accertamenti compiuti dal medico, senza più l’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e di un numero massimo prestabilito di embrioni da impiantare.
Nel motivare la sua decisione la Consulta considera che la “tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela della esigenza di procreazione”. Il fatto che la legge 40 abbia fissato un limite di tre embrioni da impiantare contemporaneamente può determinare la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione, dato che le possibilità di successo dell’intervento sono molto variabili per le condizioni soggettive della paziente. Il limite di tre embrioni, dunque, finisce per favorire, per un verso, “l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie” da iperstimolazione ovarica nel caso in cui siano necessari reiterati cicli, mentre nei casi opposti, favorendo le gravidanze plurime, causa un altro tipo di pregiudizio alla salute della donna e del feto. Tutti questi rischi si verificano perchè la legge 40 non riconosce al medico la libertà di valutazione, sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento. A tale proposito i giudici costituzionali ribadiscono che “in materia di pratica terapeutica la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”.
Viene cancellato dunque il limite dei tre embrioni e soprattutto l’obbligo a trasferirli tutti in un unico e contemporaneo impianto, obbligo che ha procurato alle donne italiane il più alto tasso di plurigemellarità a livello europeo (da una media del 4% a punte del 6%, secondo i dati della relazione Ministero della Salute del 2007). Di fatto, dall’introduzione della legge è diminuito il numero delle donne che hanno potuto utilizzare metodi di fecondazione assistita ed è cresciuto quello delle coppie che si recano presso centri esteri. Con questa modifica, che si aggiunge alla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto già stabilita da precedenti sentenze e dalle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute nel 2008, si spera di invertire questa tendenza. Adesso i centri autorizzati alla procreazione medicalmente assistita sono tenuti ad adeguarsi, e molti di loro stanno lavorando per definire standard diagnostici e operativi comuni, che permettano di applicare correttamente e in modo omogeneo la normativa.
Va rilevato inoltre che la Consulta ha respinto altre eccezioni di incostituzionalità, come quello dell’irrevocabilità del consenso, e che sono in corso altri pronunciamenti di Tribunali su ulteriori aspetti della legge 40, che potrebbero di nuovo chiamare in causa la Corte Costituzionale.