Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






La circolare per il Part-time nella pubblica amministrazione

05 settembre 2011

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti sulla nuova normativa del part-time nella PP.AA. al fine di evitare errori di interpretazione che comportino pregiudizio per gli affetti da patologie oncologiche e loro familiari, per donne che si occupano di figli e per chi assiste portatori di handicap grave.

 

 

 

La circolare n. 9 del 30.6.2011 di propone di far chiarezza a seguito dei numerosi contenziosi nati a seguito delle norme introdotte dal Collegato Lavoro a proposito dei rapporti di lavoro part-time nella Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di evitare errate interpretazioni della norma che hanno comportato pregiudizi nei confronti di donne impegnate nella cura dei figli e di familiari bisognosi di assistenza.
La prima puntualizzazione fa riferimento alle nuove domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale al fine di basare su presupposti oggettivi la valutazione della domanda del dipendente. A fronte di un'istanza del lavoratore interessato, infatti, l'amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica: la trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative che precludono l'accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell'interesse istituzionale e il buon funzionamento dell'amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.
La valutazione dell'istanza, una volta verificatane l'accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi:
1. la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
2. l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);
3. l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. Tuttavia, per evitare pronunce giudiziali sfavorevoli all’amministrazione, in caso di diniego, va puntualizzata la motivazione evitando l’uso di clausole generali o formule generiche.
Le amministrazione debbono comunque stabilire i criteri di priorità per la concessione della trasformazione nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente il contingente disponibile, tenendo conto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva.
A tal fine il Dipartimento rammenta che hanno la precedenza nella trasformazione i:
1. lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
2. lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
3. lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
4. lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave. Inoltre, altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
La circolare raccomanda di inserire nell'ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnino, trascorso un certo periodo di tempo (da individuare di volta in volta a seconda delle circostanze) ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate.
Questo potrà sicuramente consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e/o altri familiari.
Con riferimento, infine, alla possibilità di rivalutare i part-time già concessi in passato, data l’eccezionalità della norma che consente una trasformazione unilaterale da parte della P.A. - in deroga alla regola generale - ricorda la Funzione Pubblica che l’esercizio della facoltà è stato delimitato entro un arco temporale ed è condizionato al rispetto del principio di correttezza e buona fede.
Quindi, l’Amministrazione prima di trasformare il rapporto deve tenere conto della situazione che era alla base della trasformazione e l’interesse del dipendente al mantenimento del rapporto part-time va tenuto in considerazione verificando la fattibilità di soluzioni alternative alla revoca.
Qualora sia stata fatta una valutazione di revisione del rapporto, al dipendente va accordato un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo da consentire allo stesso di intraprendere iniziative idonee per organizzare la sua vita personale e familiare.