E’ stata varata alla fine di luglio dalla Commissione Europea la nuova proposta di direttiva in materia di congedo parentale. Il testo sostituirà la precedente direttiva 96/34/CE e conferirà valore giuridico all'accordo quadro sottoscritto il 18 giugno 2009 dalle parti sociali europee a livello intersettoriale: i sindacati europei dei lavoratori, l’organizzazione degli industriali, quella delle piccole e medie imprese e i servizi pubblici.
L’ accordo quadro stipulato dalle parti sociali vuole rispecchiare i cambiamenti della società e del mondo del lavoro dai tempi del primo accordo europeo sul congedo parentale siglato nel 1995. I negoziati, preparati da una consultazione ufficiale nel 2007, sono iniziati nel settembre 2008 e si sono conclusi nel marzo 2009.
Il nuovo accordo prolunga la durata minima del congedo parentale portandolo da 3 a 4 mesi per ciascun genitore, e stabilisce che almeno uno dei 4 mesi sarà non trasferibile da un genitore all’altro. Inoltre, chiarisce che il diritto si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma del loro contratto (lavoro a tempo determinato, part-time, ecc.). Offre anche la possibilità ai genitori che ritornano al lavoro dopo il congedo parentale di chiedere l’adattamento delle loro condizioni di lavoro, ad esempio dell’orario, e infine conferisce una maggiore protezione non solo contro il licenziamento ma anche contro ogni trattamento sfavorevole legato all’esercizio del diritto al congedo.
"Questo accordo è la prova che il partenariato sociale europeo funziona e produce risultati concreti per i lavoratori e le imprese in Europa - ha sottolineato Vladimír Špidla, commissario responsabile per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità - perchè affronta concretamente uno degli obiettivi prioritari per la parità delle donne e degli uomini, il miglioramento dell’equilibrio tra vita familiare e vita professionale, tenendo nel contempo conto della diversità dei quadri normativi nazionali, delle pratiche e delle tradizioni".
“Nel loro insieme, le nuove norme dovrebbero contribuire a una migliore conciliazione di vita professionale, vita privata e familiare e a promuovere la parità di genere sul mercato del lavoro” ha commentato la Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra Servidori, che ricorda: “L’accordo stabilisce solo i principi generali relativi al congedo parentale e lascia agli Stati membri la decisione sulle modalità applicative di tali principi”.
Tuttavia, è la stessa relazione accompagnatoria della direttiva ad ammettere che non sono state accettate dalle parti sociali altre due proposte avanzate dalla Commissione all’avvio del negoziato, che comprendevano l’obbligo di indennità pari a due terzi dello stipendio e un vincolo più stringente per la fruizione di almeno un mese per entrambi i genitori: entrambe le misure avrebbero dovuto incentivare l’utilizzo dei congedi da parte dei padri, a tutt’oggi molto scarso specialmente in quei paesi dove il periodo di congedo è liberamente trasferibile e quindi viene solitamente fruito solo dalla madre. L’esperienza dei paesi scandinavi, della Germania e della Francia (quest’ultima relativa a un congedo di paternità di tredici giorni), mostra che la retribuzione del congedo in misura abbastanza vicina al normale stipendio determina un’adesione paterna molto superiore, anche se una parte delle resistenze maschili è dovuta a fattori culturali oltre che economici. Ma i costi di un’indennità economica per i periodi di congedo sono stati giudicati eccessivi dai rappresentanti dei governi e dei datori di lavoro.
La situazione attuale dei congedi parentali in Europa è molto variegata: ci sono vari paesi attestati alla soglia minima dei tre mesi e altri che invece consentono periodi di congedo superiori a un anno, in alcuni casi addirittura tre anni, con limiti di età del bambino assai differenziati (da un minimo di tre a un massimo di nove), mentre le indennità economiche sono assenti o molto limitate nella maggior parte degli stati.
L’Italia si colloca nella media, con un tetto di sei mesi per genitore e di dieci mesi totali più un premio di un mese aggiuntivo al padre se ne utilizza almeno tre consecutivi; i congedi sono fruibili entro gli otto anni di vita del figlio, ma retribuiti solo entro il terzo anno e nella misura del 30% dello stipendio, anche se molti contratti di lavoro prevedono trattamenti economici integrativi (80-100% per un mese). Una criticità peculiare del nostro paese sono i contratti atipici, che oggi consentono al massimo tre mesi di assenza, per la sola madre, entro il primo anno di vita, ma che essendo giuridicamente considerati lavoro autonomo, non verranno toccati dalla nuova direttiva.
Nel complesso, quindi, la direttiva porterà sicuramente miglioramenti significativi in alcuni stati, soprattutto quelli di più recente ingresso nell’Unione Europea che hanno una legislazione più arretrata, ma avrà effetti scarsi o addirittura nulli in quei paesi, come l’Italia, dove la legislazione e i contratti di lavoro prevedono da tempo condizioni nettamente più favorevoli.
La direttiva dovrà ora passare al vaglio del Consiglio Europeo dei Ministri del Lavoro, previsto per il 1 dicembre 2009, per divenire vincolante per gli stati entro i due o tre anni successivi.