Nasce presso l'INPS la "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori" in cerca di un occupazione stabile. Le imprese private e le società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa potranno beneficiare dell’erogazione di un incentivo di € 5.000.
L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “diritto al futuro”, voluto dal Ministero dello gioventù che ha stanziato un fondo di garanzia per i bonus dedicati alle agevolazioni alle imprese che assumono giovani genitori precari.
Possono iscriversi alla "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori" i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile che alla data di presentazione della domanda siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
1. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
2. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
3. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
La domanda può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati: in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
L’iscrizione nella banca dati permane fino al decadere delle condizioni richieste per l’accesso ovvero: al compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto, al raggiungimento della maggiore età di tutti i minori, alla cessazione dell’affidamento del minore, all’assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).
Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
Riferimenti normativi
Circolare n. 115 del 5 settembre 2011 - Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.
Come ci si iscrive alla banca dati
L’iscrizione deve avvenire attraverso il sito Inps www.inps.it seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
Datori di lavoro che beneficiano dell’assunzione
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.
Per queste ultime, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici – nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.