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Per la Cassazione, sono sufficienti due episodi, se generano nella vittima stati di ansia e di paura tali da compromettere il normale svolgimento della quotidianità, per far scattare la sua protezione dal molestatore, a fronte di atti persecutori messi in atto sempre più di frequente.
Si inasprisce la linea della Cassazione in materia di stalking, dopo i drammatici fatti di cronaca delle ultime settimane. La quinta sezione penale, con la sentenza n. 25527 del 5 luglio 2010, ammonisce infatti i giudici di merito a emettere subito misure di sicurezza, come ordini di allontanamento o l’obbligo di dimora nei confronti del molestatore, a fronte di atti persecutori sempre più frequentemente messi in atto da mariti o ex conviventi.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, perché possa configurarsi il reato di stalking, di cui all’art. 621-bis del codice penale, bastano due atti di molestia per far scattare la protezione della vittima. Due episodi sono quindi sufficienti, se sono stati idonei a generare nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Da qui l’invito a non sottovalutare i rischi connessi agli atti persecutori.
Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il reclamo della Procura di Chieti contro la decisione del Tribunale della Libertà di non concedere misure di tutela a una moglie separata e poi perseguitata dal marito.
Anche il gip di Chieti, in prima istanza, aveva negato protezione alla donna. I giudici di merito avevano ritenuto che la circostanza che la signora fosse stata costretta “persino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa”, non fossero indizi sufficienti della gravità della situazione di stalking.
Per la Cassazione “anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita, come è avvenuto in questo caso”.
Stupisce un po’ che la Cassazione debba ancora intervenire in casi di questo genere, quando la legge dovrebbe essere chiara. E sa anche un po’ di beffa che questa sentenza arrivi dopo vicende come quella dell’uomo denunciato sette volte per stalking, eppure “libero” di uccidere due donne nello stesso identico modo a poca distanza l’una dall’altra.
Pochi giorni prima, invece, con la sentenza n. 24510 del 30 giugno, la prima sezione penale ha riconosciuto che le e-mail offensive non sono idonee a integrare il reato di molestia sancito dall’art. 660 del codice penale. Quindi, chi le invia non è penalmente perseguibile. Potrebbero tuttavia rimanere in piedi le accuse per ingiuria.
Il caso è quello di un 41enne di Cassino che aveva inviato a una collega “un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente”.
La Corte non è d’accordo con i giudici di merito, per i quali il caso in esame era riconducibile alle molestie telefoniche, come previste all’art. 660 del codice penale, in quanto tale previsione sarebbe stata idonea a ricomprendere non solo le molestie telefoniche, ma anche tutte quelle effettuate tramite analoghi mezzi di comunicazione a distanza. Secondo la Suprema Corte una semplice e-mail non comporta, a differenza di una telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Una e-mail, continua la Corte, non ha lo stesso carattere invasivo di una telefonata, nella quale il destinatario non ha modo di sottrarsi alla intrusione se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita.