Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Da agosto in vigore le novitā per congedi di maternitā e parentali

06 settembre 2011

Nuove norme per i congedi di maternità in caso di interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza, per l’assistenza a portatori di handicap e per i congedi straordinari. Entra in vigore il D.Lgs18 luglio, n.119.

 

 

 

 

È in vigore dall’11 agosto (Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio) il decreto attuativo del collegato lavoro (L. 183/2010) sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 modifica le diverse disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l’assistenza alla persone con handicap).
 
Il decreto legislativo 119/2011 apporta un parziale riordino della materia, andando a toccare alcune tipologie: si tratta più che altro di una "stretta" volta a evitare possibili abusi nel l'utilizzo dei permessi, attraverso una ridefinizione dei criteri e delle modalità di fruizione, in particolare rivolta ai congedi per assistere i familiari disabili.

Altre disposizioni innovano il congedo di maternità, introducendo la possibilità del rientro flessibile al lavoro, in caso di eventi quali l'interruzione di gravidanza. In sostanza, il provvedimento ha apportato qualche "sistemazione" alla materia, anche con l'obiettivo di raccogliere gli indirizzi dettati dalla Corte costituzionale, intervenuta negli ultimi anni per dirimere le questioni di legittimità su alcuni passaggi legislativi.

Queste le principali novità delle nuove norme:

a) congedo di maternità: In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e a condizione che il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011);

b) congedo per l’assistenza a portatori di handicap: Cambia l’ordine di priorità delle persone che possono chiedere il congedo straordinario indennizzato per assistere familiari gravemente disabili: in primo luogo il coniuge convivente o un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado) e solo se questi manca o è impossibilitato all’assistenza subentrano nel diritto i genitori, i figli, fratelli e sorelle se conviventi. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità. Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Quanto alla retribuzione, il richiedente ha diritto a un'indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Nei confronti dei lavoratori mutilati o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa di oltre il 50% viene per la prima volta espressamente previsto il diritto alla retribuzione durante il congedo per cure, della durata massima di 30 giorni l'anno.
Se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011).

c) congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011);

Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa (art. 5 D.Lgs. 119/2011).
 
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.