
Può una mamma apolide, cioè, senza carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo accedere all’assegno di maternità? Con Sentenza n. 2940 del 9 Agosto 2011, il Tribunale di Firenze ha stabilito di sì riconoscendo le ragioni di una donna apolide nei confronti del Comune di Firenze che aveva negato l’assegno.
La ricorrente, una donna con permesso di soggiorno per apolidia, aveva chiesto al Comune di Firenze l'assegno di maternità. Richiesta negata in quanto la donna, in possesso di tutti i requisiti economici, non ottemperava alle situazioni soggettive previste dalla legge per la titolarità dell’assegno (cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno) e da circolari Inps, le quali, in difetto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, individuavano come destinatarie della prestazione, cittadine extracomunitarie rifugiate politiche e, in via amministrativa, apolidi purchè forniti di permesso per protezione sussidiaria.
Ricevuto il diniego, la donna ha avviato una azione antidiscriminatoria davanti al Tribunale di Firenze. Il Giudice ha dato ragione alla ricorrente e ha condannato Comune e Inps a corrisponderle l'assegno. Secondo il Tribunale la norma che esclude le donne titolari di permesso di soggiorno dalla possibilità di ottenere l'assegno di maternità di base è illegittima poiché viola un diritto fondamentale per motivi di nazionalità.
Ripercorrendo le diverse pronunce della Corte Costituzionale che ha abrogato, in diversi interventi, le norme che escludevano i titolari di permesso di soggiorno dalle prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi (sentenza n. 306 del 2008 relativa all'indennità di accompagnamento; sentenza n. 11 del 2009 sulla pensione di inabilità, e più recentemente la sentenza n. 187 del 2010), il Giudice statuisce che “nel subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, quale appunto l'assegno di maternità, alla titolarità della carta di soggiorno [...] si introduca un ulteriore requisito idoneo a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.
Per questo motivo il Tribunale disapplica l'art. 74 del d.lgs. 151/01 nella parte in cui confligge con il divieto di discriminazione e condanna Comune e Inps a corrispondere l'assegno di maternità.