Commissione Regionale di Pari Opportunitā

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Anche il lavoro della casalinga ha un valore

13 agosto 2010

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Il lavoro domestico può essere riconosciuto e quantificato come quello dipendente. E’ questo il senso della sentenza con cui la Cassazione ha concesso il risarcimento del danno patrimoniale a una casalinga vittima di un incidente. In nome dei diritti costituzionali al lavoro e alla parità di genere.

Una casalinga che subisce un incidente deve essere risarcita sia per il danno biologico, che per quello patrimoniale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16896 dell’11 maggio 2010, depositata il 20 luglio, che accoglie un ricorso dell’interessata contro un pronunciamento contrario della magistratura di Trento.
La portata innovativa di questa decisione è che non solo riconosce, ma soprattutto quantifica il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla casalinga, parificandolo in questo modo a tutti gli effetti con il lavoro retribuito.

I giudici di merito avevano respinto la richiesta della signora Loredana, cui in seguito a un incidente stradale era stata riconosciuta un’invalidità del 30% e il risarcimento del danno biologico, cioè quello connesso alle sue condizioni di salute, ma non di quello economico, con la motivazione che quest’ultimo non poteva essere provato o misurato con certezza. In particolare, la Corte d’Appello aveva obiettato che non si poteva dimostrare se e in quale misura l’interessata svolgesse attività domestiche, e che per accordare l’indennizzo sarebbe stato necessario provare i costi sostenuti (ad esempio per assumere una colf) o comunque la riduzione effettiva del proprio reddito in seguito all’incidente.

La terza sezione civile della Cassazione ha rovesciato questa impostazione, affermando che “il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 del Codice civile) e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente”. In secondo luogo, ha osservato come anche nel caso di una casalinga, al pari degli altri lavoratori, l’infortunio determina comunque una perdita di capacità lavorativa e quindi la diminuzione delle opportunità di trovare un’occupazione remunerativa in futuro.
A questo proposito, va notato che la Suprema Corte ha fondato la sua decisione sui principi sanciti all’art. 4 e all’art. 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il diritto al lavoro e alla sua libera scelta, e la parità di diritti della donna lavoratrice.

La Corte ha poi stabilito che, mancando una norma specifica di conteggio, si deve prendere come parametro per la valutazione del reddito figurativo della casalinga il valore del lavoro svolto dalle colf oppure, per analogia con altri casi, il triplo della pensione sociale. Quest’ultimo era infatti il criterio rivendicato dalla vittima dell’infortunio, che considerando il triplo della pensione sociale, l’età la percentuale di invalidità e il numero di anni trascorsi dall’incidente aveva chiesto un risarcimento di 116 milioni di vecchie lire. Ora la Corte d’Appello di Trento dovrà riformulare la sentenza e accogliere almeno in parte la richiesta, in base a quanto stabilito dalla Cassazione.