Commissione Regionale di Pari Opportunitā

In quest'area del sito trovi informazioni sull'istituzione attiva in Piemonte dal 1986 per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e la diffusione di una cultura di genere. È inoltre disponibile un archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della CRPO


Consigliera di Paritā Regionale

Area dedicata alla Consigliera di Parità, una figura importante a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Opera in Piemonte attraverso una rete di Consigliere a livello regionale e provinciale. È disponibile un'archivio di notizie e contenuti relativi all'attività della Consigliera.






Entro il 30 aprile i rapporti biennali sulla situazione del personale

16 aprile 2010

Scade il 30 aprile 2010 il termine per la presentazione da parte delle aziende con più di 100 dipendenti del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.
Oggetto del rapporto sono i dati relativi al personale dell’azienda, suddivisi per genere, e articolati per categorie professionali e tipologie contrattuali, con riferimento alle assunzioni, alla formazione, allo sviluppo professionale, ai passaggi di categoria o di qualifica, alla mobilità, a dimissioni e licenziamenti, ai pensionamenti, ad eventuali prepensionamenti o interventi della Cassa Integrazione Guadagni, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Il rapporto deve essere inviato alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera Regionale di Parità che elabora i relativi risultati, trasmettendoli alla Consigliera Nazionale di Parità, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La normativa di riferimento è l’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (ex art. 9 della Legge 125/91) come modificato dal D. Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5, entrato in vigore il 20 febbraio 2010.
  1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Il rapporto e' redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
  4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
 
Per informazioni:
Ufficio della Consigliera di Parità
c/o Regione Piemonte
tel. 011.4324047 - 5926